DL Semplificazioni e contratti di locazione a canone concordato: le novità
DL Semplificazioni e contratti di locazione a canone concordato: le novità

DL Semplificazioni e contratti di locazione a canone concordato: le novità

Redazione Condominioweb 05/07/2022 L’art. 2 della l. n. 431/1998, regola i due principali modelli contrattuali previsti dalla nuova disciplina delle locazioni abitative, ovvero i contratti c.d. a canone libero ed i contratti c.d. a canone concordato”. Per quest’ultimi il costo della locazione è fissato secondo quanto previsto dagli accordi locali delle organizzazioni della proprietà edilizia e delle organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative. L’art. 2, comma 5 della l. n. 431/1998 prevede che le parti possono stipulare contratti di locazione a canone concordato la cui durata non può, di regola, essere inferiore ai tre anni. Alla prima scadenza del contratto, se le parti non trovano un accordo sul rinnovo, il contratto è prorogato di diritto per due anni al termine del quale il locatore che non intende rinnovare il contratto deve inviare al conduttore lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza del biennio per comunicare la propria intenzione. Invece, la mancanza di comunicazione circa le proprie intenzioni, comporterà la rinnovazione, alle medesime condizioni, del contratto originariamente concluso Il contratto a canone concordato (L. 431/98) agevola sia gli inquilini che i proprietari offrendo prezzi calmierati per gli inquilini e supportando i proprietari attraverso agevolazioni fiscali (come ad esempio: cedolare secca fissata al 10%, deduzione Irpef, detrazioni Imu e Tasi ecc.).

Le attestazioni

Per i contratti di questo tipo “non assistiti”, ossia definiti in autonomia tra le parti interessate senza l’ausilio delle organizzazioni firmatarie degli accordi territoriali (cioè conclusi direttamente tra inquilino e locatore), è necessaria il rilascio dell’attestazione da parte di almeno una delle organizzazioni firmatarie degli accordi territoriali. Si precisa che la certificazione in questione è quella prevista dai commi 8 dell’art. 1, 8 dell’art. 2 e 5 dell’art. 3 del decreto del MIT e del MEF, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 2017. L’attestazione è un elemento importante poiché consente l’accesso alle agevolazioni fiscali. L’attestazione serve a dimostrare che il contratto concluso dalle parti in autonomia è conforme al contenuto degli accordi territoriali sopra citati.

Le novità del DL Semplificazioni

Fino al Dl Semplificazioni il rilascio dell’attestazione da parte dei sindacati degli inquilini o delle associazioni dei proprietari doveva avvenire in riferimento a ciascun contratto, era limitata alla durata del contratto: in altre parole il procedimento doveva essere ripetuto per tutte le volte in cui l’immobile veniva affittato, anche se alle stesse condizioni del contratto precedente. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno è stato pubblicato il Decreto semplificazioni fiscali (Decreto legge n. 73/2022) con misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali. L’articolo 7 del Dl Semplificazioni prevede che l’attestazione per il contratto a canone concordato venga estesa a tutti i contratti stipulati successivamente al suo rilascio. L’attestazione, necessaria per certificare che il contratto sia in linea con quanto previsto dall’accordo territoriale, sarà quindi valida finché non cambieranno le caratteristiche dell’immobile o sarà modificato l’accordo del Comune a cui fa riferimento.

Fonte: CondominioWeb

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